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U-Boot 96 e la clausola best seller: guadagnare milioni dopo il successo di un film

Come funziona la clausola best seller nei contratti cinematografici? 

Con una decisione diventata storica un tribunale tedesco ha concesso al direttore della fotografia Jost Vacano 540mila dollari di risarcimento e una quota degli incassi futuri per il suo contributo al film di guerra Das Boot - da noi originariamente distribuito con il titolo U-Boot 96 - film candidato a 6 Premi Oscar nel 1983. 

 

Il Tribunale di Monaco ha sentenziato che Jost avrebbe dovuto essere meglio compensato per il suo contributo al successo del film anti-guerra di Wolfgang Petersen.

 

La corte ha dichiarato che i produttori di Das Boot Bavaria Film e WDR, così come il distributore Eurovideo, devono pagare a Vacano la loro parte delle entrate guadagnate durante il periodo 2002-2014: 475.000 € a titolo di risarcimento. 

 

Inoltre, Vacano riceverà una quota del 2,25% di tutti i guadagni futuri di Das Boot.

 

 

 

L’ 82enne cameraman, famoso a Hollywood per aver lavorato con il regista Paul Verhoeven in film come Robocop, Showgirls e Total Recall, fu

inizialmente pagato 180.000 marchi tedeschi (circa 200.000 dollari) per il suo lavoro su Das Boot.

 

Non gli venne però data una quota degli utili del film. 

Nel 2002 il governo tedesco ha modificato la legge, aggiungendo la cosiddetta clausola “best-seller”: questa clausola consente alle persone di fare causa nel caso il loro risarcimento iniziale sia “apparentemente inappropriato” rispetto al successo finanziario finale di un progetto.

 

Vacano ha intentato una causa, sostenendo di avere avuto un impatto sostanziale in Das Boot.

La corte ha accettato il suo ricorso e ordinato ai produttori di pagare.

 

 



Da sottolineare che il risarcimento si basa esclusivamente sui guadagni di Das Boot dal 2002 al 2014. 

 

I ricavi precedenti - il film ha incassato quasi 11 milioni di dollari alla sua prima uscita - non sono stati inclusi nella causa, in quanto rientrano nella precedente legge sul copyright.

 

Secondo i documenti del tribunale, Das Boot ha fatto guadagnare a Bavaria Film 9,5 milioni di dollari in 12 anni e 10,8 milioni di dollari a Eurovideo, che detiene i diritti di DVD e VOD per il film.

WDR, un canale pubblico regionale che detiene i diritti televisivi, deve pagare un risarcimento per aver trasmesso il film circa 54 volte sulla TV tedesca tra il 2002-2012.

 

Vacano inizialmente aveva richiesto il 3,5% dei futuri guadagni di Das Boot, i produttori gli avevano offerto l’1,5: la sentenza del tribunale in materia di risarcimento non ha incluso il pagamento di interessi sul dovuto.

 

La decisione del Tribunale tedesco è diventata storica e viene spesso citata quando si parla di contratti di distribuzione e clausola best seller.

 

La clausola best seller mira a proteggere gli autori, consentendo loro di richiedere un compenso equo aggiuntivo se il compenso contrattualmente e a suo tempo concordato è gravemente sproporzionato rispetto ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera.

 

 



Mentre negli Stati Uniti la previsione è contenuta nel Copyright Act all’art. 44, in Europa è inserita nella Direttiva europea sul copyright all’art. 20.

 

According to Article 44 of the Copyright Act. 

In the case of a gross disparity between the author’s remuneration and the benefits of the acquirer of the author’s economic rights or the licensee, the author may request their remuneration to be adequately increased by a court.

 

Direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale 2019/790 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. 

 

Articolo 20 Meccanismo di adeguamento contrattuale:

 

1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. 

 

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.

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